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S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

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Cos’è la SCIA edilizia?

La Scia (Segnalazione Certificata di inizio attività) per opere edilizie è un’autocertificazione che attesta che si hanno tutti i requisiti necessari per iniziare un’attività edilizia.

Chiaramente, per poter essere valida è necessario che sia completa di tutta la documentazione attestante che si hanno tali requisiti. A quel punto può essere inviata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove effettivamente ha luogo l’attività, che dovrà comunicare eventuali irregolarità entro 30 giorni dalla data di presentazione. Se non si ricevono comunicazioni la Scia è stata accettata (silenzio-assenso).

Lo scopo per cui è stata introdotta al posto della precedente DIA è quello di snellire i tempi di approvazione delle pratiche edilizie, in quanto consente di iniziare subito i lavori, senza attendere le verifiche preliminari da parte degli enti competenti. Questo a meno che non si inoltri una Scia condizionata: in questo caso bisognerà attendere l’emanazione degli atti cui è condizionata la Scia.

Quando è obbligatorio presentare la SCIA?

  • per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo su parti strutturali dell’edificio;
  • per interventi di edilizia “leggera”, ossia quelli che non comportano: aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, cambiamento della destinazione d’uso e, per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici (D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004), modifica della sagoma dell’edificio;
  • per varianti del Permesso di Costruire che non comportino variazioni nella cubatura o nella destinazione d’uso, esclusi gli adeguamenti alla normativa antisismica, o varianti non essenziali di quanto incluso nel Permesso di Costruire.

In alcuni casi la Scia può sostituire il Permesso di Costruire:

  • per interventi di edilizia “pesante”;
  • per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione all’interno di piani urbanistici o attuativi che contengano disposizioni precise rispetto a planimetria, volumi, tipologia e specifiche costruttive dell’immobile.

Sanzioni per SCIA non presentata

    • SCIA presentata spontaneamente durante l’esecuzione lavori sanzione pari a di € 2.000,00;
    • SCIA in sanatoria per omessa presentazione SCIA o per errori circa gli interventi edilizi di recupero: va pagata una somma pari al contributo di costruzione previsto, mai inferiore a € 1.000,00;
    • SCIA in sanatoria mancata presentazione della SCIA o per difformità per le altre tipologie di intervento: sanzione che va da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di 5.000,00 euro + contributo di costruzione ove dovuto.

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