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Sicurezza sul lavoro – Consulenza e Formazione

Cosa si intende per Sicurezza sul lavoro?

La sicurezza sul lavoro (abbr. SSL), riguarda l’insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo la possibile esposizione ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.

In base alle leggi i datori di lavoro hanno il dovere di prendersi ragionevolmente cura della sicurezza dei loro dipendenti. Normative specifiche aggiungono poi altri doveri specifici e creano testi con il potere di regolare le varie problematiche di sicurezza: i dettagli variano da nazione a nazione.

La sicurezza sul lavoro in Italia è regolamentata dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che fa riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008 che è la legge di riferimento per la salute, la prevenzione, la tutela negli ambienti lavorativi.

 

Ti interessa approfondire questo argomento ?

Il nostro Studio Tecnico Franco Lunadei è a disposizione per una consulenza gratuita su questo ed altri servizi.

 

 

Le Figure del sistema sicurezza sul lavoro

Di seguito sono riportate le principali figure coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni:

  • Datore di lavoro (DL)
  • Medico Competente (MC)
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
  • Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • Lavoratore
  • Dirigente
  • Preposto
  • Addetti al Primo Soccorso
  • Addetti all’Antincendio e all’Emergenza

il servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è un apposito gruppo di persone, spesso esterno alle aziende, nominate dal Datore di Lavoro, che hanno il compito di collaborare con l’ azienda nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nella messa in atto di corsi di formazione per la sicurezza dei dipendenti.

Lo studio tecnico Franco Lunadei offre consulenza alle aziende nella redazione del DVR a Roma e nel Lazio. Il nostro personale è qualificato e formato per la stesura di Documenti di Valutazione dei Rischi e soprattutto per la formazione delle figure coinvolte nel servizio di prevenzione e protezione.

Il nostro studio tecnico è abilitato alla formazione di:

  • Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ovvero Addetti Emergenza ed Antincendio ed Addetti Primo Soccorso;

 

Esiste un numero massimo di addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione?

Non esiste un numero massimo di addetti al SPP.  Esso viene stabilito dal Datore di Lavoro in base alle necessità richieste in azienda; il numero minimo è una unità. Decidere quante risorse impiegare in questo ambito non è una scelta facile. Per questo è sempre meglio rivolgersi ad uno studio tecnico abilitato che possa consigliare il Datore di lavoro nel formare una squadra idonea. Con la nostra competenza nel settore assicuriamo un utilizzo efficiente delle risorse e la soddisfazione di tutti i requisiti richiesti per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008). Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Deve inoltre essere redatto con data certa. Inoltre con il d. lgs. n. 106/2009, è stato precisato che spetta al datore di lavoro decidere quali siano le modalità più opportune per la redazione del documento di valutazione dei rischi, fermo restando che tale documento debba essere semplice, breve e comprensibile, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

È buona prassi per il datore di lavoro avvalersi della consulenza di uno studio tecnico nella redazione di questo documento. Se hai bisogno di una prima consulenza gratuita contattaci senza impegno.

 

Cosa deve contenere obbligatoriamente contenere il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere obbligatoriamente almeno:

    • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, specificando quali sono i criteri che sono stati adottati per svolgere tale valutazione (ad esempio norme tecniche di riferimento eventualmente adottate);
    • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
    • Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e che devono obbligatoriamente essere in possesso di adeguate competenze e poteri;
    • Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
    • Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che pertanto richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

 

*Il documento di valutazione dei rischi, ovvero la procedura standardizzata, deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell’organo di vigilanza. Da considerare, tuttavia, che per alcuni casi specifici sono previsti per legge adempimenti particolari o in fase di valutazione, o in fase di stesura del documento.

Le regole per una corretta gestione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

La normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro prevede l’obbligo per i titolari delle attività produttive, di provvedere alla formazione di tutte le figure del sistema della sicurezza aziendale. La durata della formazione è direttamente proporzionale alla valutazione di rischio dell’attività aziendale specifica. Il rischio di un’attività si classifica in basso, medio e alto a seconda del codice ATECO dell’azienda.

Ma quali sono i corsi sicurezza lavoro che devono essere obbligatoriamente svolti e a chi sono rivolti?

  1. DL (Datore di lavoro) servendosi del servizio di prevenzione e protezione-SPP esterno che lo supporta nella valutazione dei rischi lavorativi, non ha un obbligo formativo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obbligo sorge solo nel caso in cui è consentito allo stesso di svolgere internamente i compiti del RSPP.
  2. RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) deve essere presente in tutte le aziende. Questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro (tranne che per alcune tipologie di aziende) oppure da un consulente esterno o da un lavoratore, purché in possesso degli stessi requisiti di un consulente (in possesso di corso specifico). Nel caso in cui tale ruolo venga svolto dal datore di lavoro, sarà necessario svolgere un corso di durata variabile (rischio basso: 16 ore; rischio medio: 32 ore; rischio alto: 48 ore) con obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni.
  3. ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) in situazioni industriali particolarmente complesse ed articolate, la figura del RSPP può avvalersi della collaborazione degli Addetti. Il ruolo del ASPP è quindi simile a quello del RSPP nello svolgere assistenza e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza. Il corso di formazione è lo stesso previsto per i RSPP, con la differenza che gli aspiranti ASPP, dei tre moduli totali (A, B e C) previsti per i corsi RSPP dovranno frequentare solo i moduli A e B (totale delle ore dipendente dalla classificazione di rischio aziendale) con obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni.
  4. RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) questo ruolo deve essere svolto da un lavoratore, che una volta eletto ha diritto ad una formazione della durata di 32 ore. L’aggiornamento è obbligatorio una volta all’anno.
  5. Lavoratori hanno diritto a ricevere un’adeguata formazione mediante lo svolgimento di appositi corsi sicurezza lavoro. La durata di tali corsi differisce a seconda del livello di rischio (rischio basso:8 ore; rischio medio:12 ore; rischio alto:16 ore) con obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni.
  6. Dirigente, un ruolo che può essere disposto dal datore di lavoro e di cui ne attua le direttive organizzando e controllando lo svolgimento di tutta l’attività lavorativa. È il principale garante organizzativo della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro, ed è nominato dal datore di lavoro che a lui delega i poteri gerarchici e funzionali in virtù delle sue competenze professionali. La formazione dei dirigenti alla sicurezza è obbligatoria per legge ed è a cura del datore di lavoro. I corsi di formazione per i dirigenti hanno durata di 16 ore complessive con obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni.
  7. Preposto, nello specifico questo ruolo non è obbligatorio, ad eccezione di alcuni casi specifici, si tratta di una scelta del datore di lavoro che, in questo modo, può organizzare e controllare in modo più efficiente le direttive dell’azienda nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Il ruolo del preposto è generalmente ricoperto da figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno ecc: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori. La formazione dei preposti alla sicurezza è obbligatoria per legge ed è a cura del datore di lavoro. I corsi di formazione per preposti hanno durata di 8 ore complessive con obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni.
  8. Addetti all’emergenza, in ogni azienda deve essere presente almeno un addetto all’antincendio ed uno al primo soccorso. Nelle attività con numero di lavoratori minore o uguale a 5 questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro, purché sia presente nei luoghi di lavoro ed in possesso di specifici corsi. La durata dei corsi per addetti all’antincendio differisce a seconda del livello di rischio (rischio basso:4 ore; rischio medio:8 ore; rischio alto:16 ore) con obbligo di aggiornamento periodico ogni 3 anni. La durata dei corsi per addetti al primo soccorso differisce a seconda del gruppo di appartenenza dell’azienda (gruppo B-C:12 ore; gruppo A:16 ore;) con obbligo di aggiornamento periodico ogni 3 anni.
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